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R.D. 23/05/1924 n. 827c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili; d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse. Il conto del patrimonio è inoltre corredato: 1) di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio; 2) del conto generale delle rendite e delle spese, dal quale risultino le rendite e le spese della gestione del bilancio e da quella del patrimonio; 3) del conto delle attività e passività classificate secondo i vari ministeri che le amministrano. Sono allegati al conto generale del patrimonio i costi speciali dimostrativi dei risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato. Art. 147 Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti: 1) i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce; 2) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioè: a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dell'art. 41 della legge o in e secuzione di legge di autorizzazione di spesa; b) con prelevamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'or dine; c) con prelevamento dal tondo di riserva per le spese impreviste. In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli; 3) le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti. Art. 148 I conti speciali indicati all'art. 76 della legge devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie. A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze (ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) Art. 149 Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre (ora 30 giugno ex artt. 21 e 23, l. 5 agosto 1978 n. 468) restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale nonché‚ sui conti speciali che vi sono uniti a corredo. Art. 150 Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, n‚ può essere modificato in nessuna delle sue parti. Art. 151 Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono presentati al Parlamento gi stampati. Capo IV Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi. Art. 152 Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio. Essi sono compresi fra le attività e passività del tesoro. Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 144 nel caso in cui non esista un capitolo corrispondente del nuovo bilancio. Art. 153 Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate nel rendiconto, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, vengono indicate nel rendiconto stesso rispettivamente come minori entrate o economie in confronto agli stanziamenti. Art. 154 In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori. Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi. Capo V Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione. Art. 155 Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove entrate di competenza dell'esercizio in corso, il ministro delle finanze (ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) con suo decreto, su proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo capitolo. Il decreto del ministro è registrato alla Corte dei conti, e dalla ragioneria generale è comunicato alla direzione generale del tesoro. Art. 156. Le spese che è imprescindibile di eseguire e per le quali non è stabilito alcun fondo, o non è sufficiente quello assegnato in bilancio, si distinguono in spese nuove, e maggiori spese. Sono spese nuove quelle che richiedono la istituzione di uno o più capitoli nuovi. Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti. Tanto le spese nuove quanto le maggiori spese non possono essere comprese che nelle competenze dell'esercizio in corso. Art. 157. I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli stati di previsione del- l'entrata e della spesa sono sempre presentati al Parlamento dal ministro delle finanze (29) di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica (29/a) . L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite di cui al 2° comma del- l'articolo 43 della legge, deve essere chiesta per l'intero importo, anche quando siano ripartite in più anni: ci sia nel caso che vengano proposte con disegni di legge speciali, presentati dai singoli ministri competenti, di concerto col ministro delle finanze, sia che vengano comprese in disegni di legge per variazioni al bilancio, ai sensi del 1° comma del presente articolo. Agli effetti del limite di cui sopra, si tiene conto delle somme che siano state eventualmente autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti (comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 aprile 1973 n. 537) Il riparto è determinato nella stessa legge. Può peraltro esserne proposta la modificazione con gli stati di previsione della spesa per i singoli ministeri, sia mediante proroga del termine di iscrizione in bilancio, sia con la riduzione degli stanziamenti, sia con la eliminazione delle rate non più necessarie, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgt. 9 luglio 1916 n. 843. Per la preparazione dei disegni di legge di cui al 1° comma del presente articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati a quello delle finanze (ora, Ministro del tesoro.) gli opportuni schemi, corredati dalle relazioni illustrative. L'invio è fatto pel tramite della ragioneria centrale in elezione al successivo art. 170 del presente regolamento. Art. 158 Per le nuove e maggiori spese alle quali può provvedersi nei modi indicati agli artt. 40, 41 e 42 della legge, i ministri, ove se ne presenti il bisogno, fan- no proposta motivata al ministro delle finanze (29) accompagnandola, per il tramite della ragioneria centrale, con i documenti atti a provare la necessita della spesa. Art. 159 La cessione gratuita di materiali ed altre amministrazioni dello Stato od a privati è vietata. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i Fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio. TITOLO IV Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e degli uffici che dipendono da esse Capo I Della ragioneria generale dello Stato Art. 160 La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello Stato, le seguenti principali attribuzioni a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato dipendenti dalla gestione del bilancio b) compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto del- la gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa c) predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, i progetti del bilancio annuale di previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma degli artt. 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi mediante decreti Reali o ministeriali e) preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del Parlamento delle prelevazioni dal tondo di riserva per le spese impreviste f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze, i progetti di legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari, o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al ministro per le finanze, possono occorrere, sia per l'annuale esposizione relativa al bilancio di previsione sia per qualunque altro scopo h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa. Art. 161 Il ragioniere generale dello Stato propone all'approvazione del ministro delle finanze a) le scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi b) i provvedimenti che in materia di contabilità si rendano necessari anche per soddisfare a speciali esigenze di servizio c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilità e le relative varianti e riforme d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le ragionerie centrali e degli uffici provinciali e compartimentali debbono trasmettere alla ragioneria generale per il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per l'adempimento degli altri incarichi ad essa affidati dalle disposizioni in vigore e) le verifiche, ispezioni e indagini reputate opportune, nell'interesse della finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili. Art. 162 Spetta al ragioniere generale dello Stato a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perché‚ le loro scritture siene tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e di proporre al ministro per le finanze le risoluzioni di sua competenza, da adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio di Stato c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato. Art. 163 La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente art. 162 può dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore genera- le, degli ispettori superiori della ragioneria generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo. Art. 164 Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il ministero delle finanze, fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali. Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il ministro per le finanze creda opportuno intervenire personalmente.
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